Art. 3
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Competenza 1. Il tribunale per i minorenni e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022
