Art. 20 — Residui
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996 recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari", sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della l…
Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 5 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 17 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo. Le somme di cui al secondo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due anni successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art20 · fonte del testo
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