Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione

Marche, riapprovata il 20 marzo 1996, recante: "Norme speciali di

semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione

di programmi comunitari", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 5 aprile 1996, depositato in

cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del registro

ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente,

e l'avv. Antonio Cochetti per la regione Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 15 aprile 1996 (r. ric. n. 17 del

1996), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato - in

riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione - questione

di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche,

recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili

relative alla realizzazione di programmi comunitari", approvata il 31

ottobre 1995 e riapprovata, a maggioranza assoluta, il 20 marzo 1996.

Secondo il ricorrente, la delibera legislativa impugnata, derogando

espressamente agli artt. 73, 66, 101 e 85 della l.r. 30 aprile 1980,

n. 25, recante l'ordinamento contabile della regione, viola le

disposizioni di principio della legge 19 maggio 1976, n. 335

(Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di

bilancio e di contabilità delle regioni), attesa la corrispondenza

fra i due testi legislativi menzionati.

Né il fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa

connessa all'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione

europea può indurre a reputare appropriato e proporzionato a tal

fine lo sconvolgimento, nei suoi cardini, dell'apparato di bilancio e

di contabilità della regione, trattandosi di esigenza che non

potrebbe non essere rimessa al legislatore nazionale, "onde garantire

un quadro unitario nei rapporti con la Comunità europea ed una

omogeneità di condizioni di intervento delle regioni nella

attuazione dei programmi comunitari".

2. - Vengono, perciò, denunciati:

l'art. 2 che, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt.

5, 15, 20 e 21 della predetta legge n. 335 del 1976, prevede una

deroga alla disciplina concernente l'imputazione delle spese che

restano, infatti, riferite agli esercizi in cui sono state iscritte

per la prima volta, anziché utilizzare il sistema della

"contabilizzazione tra le economie e la reiscrizione alla competenza

dell'esercizio successivo";

l'art. 3 che, nel consentire di apportare variazioni al bilancio

regionale con atto amministrativo, come pure di apportare storni da

un capitolo all'altro, violerebbe le disposizioni di cui agli artt.

15 e 16 della menzionata legge-quadro;

l'art. 4 che, nel contemplare l'ipotesi del mantenimento di somme

impegnate nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei

termini previsti per la realizzazione delle azioni cofinanziate

dall'Unione europea, si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 20

della medesima legge, che definisce la tipologia e le modalità di

conservazione dei residui, ma anche con la normativa contabile in

materia di perenzione amministrativa;

l'art. 5 che, nel derogare ai limiti di esecuzione degli impegni

di spesa riferiti alle attività o agli interventi cofinanziati

dall'Unione europea, colliderebbe con l'art. 15 della legge stessa.

3. - Nel costituirsi in giudizio la regione Marche eccepisce

preliminarmente l'inammissibilità del ricorso assumendo che i motivi

posti a fondamento dello stesso, eccedono l'ambito dell'atto di

rinvio, che, secondo la resistente, "non ha certamente posto in grado

il consiglio regionale di individuare le censure dedotte così da

poterle eventualmente eliminare in sede di riesame".

Nel merito la difesa della regione Marche, evidenziato che la

delibera legislativa impugnata ha come scopo di individuare misure

idonee ad accelerare le procedure preordinate alla realizzazione dei

programmi cofinanziati dall'Unione europea, osserva che i rilievi

mossi nel ricorso dalla Presidenza del Consiglio, circa la violazione

dei principi contabili vigenti, dovrebbero essere apprezzati non solo

con riferimento alle norme della legge cornice, ma anche distinguendo

"criteri direttivi che unitariamente si impongono da possibili

deroghe" che trovino riscontro nell'ordinamento nazionale per il

perseguimento di finalità di particolare interesse costituzionale.

Sul punto vengono indicati, quali esempi di norme derogatorie

relative alle variazioni nel conto residui, l'art. 1, comma 7, del

d.-l. 28 agosto 1995, n. 359, nel testo coordinato con la legge di

conversione 27 ottobre 1995, n. 436 e l'art. 4, comma 8, del d.-l. 23

dicembre 1995, n. 546 (non convertito).

Fatto riferimento, altresì, alla circolare del 10 novembre 1995

con la quale il Ministro del bilancio e della programmazione

economica ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni regionali

sulla esigenza di porre in essere strumenti idonei alla

"accelerazione delle procedure di esecuzione degli interventi

cofinanziati", la regione rileva, infine, che il presunto contrasto

dell'art. 5 della delibera impugnata con l'art. 15 della legge n. 335

del 1976 non ha costituito oggetto di rilievo fra quelli enunciati

nel telegramma del commissario del Governo.

Si conclude, pertanto, per l'inammissibilità e comunque per

l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge

della regione Marche, riapprovata il 20 marzo 1996, recante "Norme

speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla

realizzazione di programmi comunitari".

Secondo il ricorrente la legge in questione introduce deroghe

all'ordinamento del bilancio e della contabilità della regione, che

non possono trovare giustificazione nel pur condivisibile fine di

migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa per l'attuazione

dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, spettando

eventualmente al legislatore nazionale la valutazione

dell'opportunità di adottare misure eccezionali in materia, sì da

garantire un quadro unitario nei rapporti con la Comunità.

2. - Nel rilevare che il regime derogatorio investe norme

contabili generali della regione che corrispondono a disposizioni di

principio della legge 19 maggio 1976, n. 335, recante "Principi

fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di

contabilità delle regioni", vengono in particolare denunciati:

l'art. 2 che, nell'introdurre deroghe alla disciplina afferente

l'imputazione delle spese che considera ancora riferite agli esercizi

in cui sono state iscritte per la prima volta, si porrebbe in

contrasto con gli artt. 5, 15, 20 e 21 della predetta legge n. 335

del 1976;

l'art. 3 che, nel consentire di apportare variazioni, con atto

amministrativo, al bilancio regionale al di fuori dalle categorie

consentite, prevedendo altresì la facoltà di storni da un capitolo

all'altro del bilancio stesso, contrasterebbe con gli artt. 15 e 16

della menzionata legge-quadro;

l'art. 4 che, nel prevedere il mantenimento di somme impegnate

nel conto dei residui passivi, fino alla scadenza dei termini

previsti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dall'Unione

europea, disattenderebbe l'art. 20 della medesima legge;

l'art. 5 che, nel derogare ai limiti temporali di assunzione

degli impegni di spesa riferiti alle attività o agli interventi

cofinanziati dall'Unione europea, confliggerebbe con l'art. 15 della

stessa legge.

3. - In via pregiudiziale, la regione Marche deduce

l'inammissibilità delle sollevate questioni, in quanto i motivi

posti a fondamento del ricorso eccederebbero l'ambito dell'atto di

rinvio, la cui genericità non avrebbe consentito al consiglio

regionale di individuare le censure dedotte, sì da poterle

eventualmente eliminare in sede di riesame.

4. - Come questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare,

il procedimento di controllo previsto dall'art. 127 della

Costituzione nei confronti delle leggi regionali si articola in due

fasi tra loro strettamente collegate: il rinvio governativo al

consiglio regionale della delibera legislativa ed, eventualmente,

l'impugnazione della stessa innanzi alla Corte, in caso di

riapprovazione. Si tratta di due momenti che devono non solo

evidenziare una sostanziale corrispondenza, ma soddisfare anche

l'esigenza che i motivi prospettati nel ricorso siano prefigurati,

quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, fin

dall'atto di rinvio, ponendo, in tal modo, il consiglio regionale in

grado di conoscere utilmente i dubbi di legittimità sollevati dal

Governo, sì da poterli eliminare in sede di riesame oppure di

contestarne la fondatezza riapprovando la legge.

Analoga esigenza di chiarezza e specificazione investe anche la

deliberazione che il Consiglio dei Ministri è tenuto ad adottare in

previsione del ricorso di legittimità costituzionale, per ragioni di

natura non formale bensì sostanziale, connesse all'importanza

dell'atto di impugnativa della legge ed alla gravità dei suoi

possibili effetti di natura costituzionale. Infatti, la decisione

dell'organo al quale spetta, in rappresentanza dell'unità

dell'ordinamento, il potere di sollecitare la reintegrazione

dell'ordine costituzionale, che si assume leso da una legge regionale

(o provinciale), rientra fra quelle scelte di politica istituzionale

che esigono che venga prefigurata, quanto meno nelle sue linee

essenziali, la violazione ipotizzata, ed al tempo stesso che sia

delimitato, con sufficiente chiarezza, l'oggetto della questione

(sentenze nn. 496 del 1993 e 172 del 1994). Anche se non si richiede

che le delibere di autorizzazione al ricorso in via principale siano

complete e dettagliate, gli elementi in esse contenuti devono

consentire di comprendere esattamente la portata della volontà del

Consiglio dei Ministri in ordine alla questione di costituzionalità

che esso ha inteso sollevare, con specifico riferimento oltre che

alla normativa impugnata, ai parametri costituzionali violati, sia

pure, se del caso, attraverso l'integrazione della motivazione della

delibera con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio

al consiglio regionale (sentenza n. 233 del 1994).

5. - Questi criteri non appaiono rispettati né dall'atto di

rinvio, né dalla successiva delibera del Consiglio dei Ministri, nei

quali, in maniera estremamente concisa e con formula pressoché

identica, ci si limita a rilevare soltanto che la legge regionale,

attraverso le deroghe in essa previste (variazioni dei residui,

conservazione oltre i termini previsti delle somme non impegnate

anziché reiscrizione delle economie, ecc.), "viola i principi

contabili vigenti". Si tratta dunque della mera enunciazione, per di

più solo a carattere esemplificativo, di una serie di oggetti senza

indicazione né delle singole disposizioni cui essi si riferiscono,

né dei parametri costituzionali invocati, né delle disposizioni di

legge statale contenenti le norme interposte da cui sarebbero

desumibili i principi che si assumono violati. L'omissione negli atti

menzionati degli elementi minimi occorrenti per determinare con

sufficiente chiarezza i termini delle lamentate illegittimità,

comporta, perciò, l'inammissibilità delle questioni sollevate con

il ricorso in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della regione Marche riapprovata

il 20 marzo 1996 recante "Norme speciali di semplificazione delle

procedure contabili relative alla realizzazione di programmi

comunitari", sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della

Costituzione ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della legge 19 maggio

1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in

materia di bilancio e di contabilità delle regioni), dal Presidente

del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari