Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 7

giugno 1977, riapprovata il 28 luglio 1977, recante "Rifinanziamento

della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, recante interventi

per la viabilità rurale", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in

cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 24 del

registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il 28 luglio del 1977 la Regione Lazio riapprovava, a

seguito del rinvio governativo, una legge concernente il

rifinanziamento di una precedente legge regionale (17 settembre 1974,

n. 52) in tema di viabilità rurale;

che la legge impugnata, per la copertura delle nuove spese

previste, utilizzava le "disponibilità dei fondi globali del

bilancio 1976", cioè del bilancio relativo all'esercizio precedente;

che a tale meccanismo di copertura si opponeva il Governo in

sede di rinvio, rilevando che la copertura delle spese mediante

riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali

dell'esercizio precedente, prevista e consentita dal quinto comma

dell'art. 13 della legge cornice in tema di contabilità regionale

(L. 19 maggio 1976, n. 335) e dal quarto comma dell'art. 20 della

legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (Norme in materia di bilancio e

contabilità nella Regione Lazio), non era applicabile nella specie,

non sussistendo i requisiti temporali richiesti, costituiti

dall'inizio dell'iter legislativo nell'esercizio precedente (nella

specie, 1976);

che a seguito della riapprovazione della legge rinviata il

Governo ha impugnato la legge in esame per violazione dell'art. 13

della legge n. 335 del 1976 (e 20 della legge regionale n. 15 del

1977), ma con riferimento non più alle norme risultanti dal comma

quinto, bensì alla diversa norma risultante dal primo comma dello

stesso articolo;

che, poiché tale primo comma prevede che nel bilancio regionale

possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far

fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali

che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, il ricorso

chiede la dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata

per contrasto con tale disposizione (oltreché, di conseguenza, con

l'art. 81, quarto comma, Cost.);

che da tale disposizione si ricaverebbe, secondo il ricorrente,

il princìpio fondamentale che i fondi globali possono essere

utilizzati solo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti

legislativi il cui iter di formazione sia già iniziato al momento di

approvazione del bilancio, sicché a quella data sia possibile

prevederne l'ammontare;

Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, non v'è

corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso in quanto

diverse sono le disposizioni che si assumono violate (e cioè,

rispettivamente, il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 335 del

1976 ed il primo comma dello stesso articolo), e diversi i princi'pi

fondamentali da tali disposizioni ricavabili (possibilità di far

ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente per tutte le leggi

che abbiano iniziato il loro iter nell'esercizio precedente, ovvero

solo per quelle che hanno iniziato il loro iter prima

dell'approvazione del bilancio del medesimo esercizio);

che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità del

ricorso, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte,

secondo il quale i motivi prospettati nel ricorso devono essere

prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma

sintetica, nell'atto di rinvio (in questo senso, da ultimo, sentenze

nn. 217/87; 72/85 e 107/83);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio

riapprovata il 28 luglio 1977 recante rifinanziamento della L.R. 17

settembre 1974, n. 52, concernente la viabilità rurale, in

riferimento agli artt. 117 e 81, quarto comma, della Costituzione,

proposta dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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