Art. 13 — Fondi globali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 28 luglio 1977 recante rifinanziamento della L.R. 17 settembre 1974, n. 52, concernente la viabilità rurale, in riferimento agli artt. 117 e 81, quarto comma, della Costituzione, proposta dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in…
Art. 117 cost. · Art. 81 cost. · Art. 13 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu' fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. I fondi di cui al primo comma debbono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonche' a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al secondo comma, costituiscono economie di spesa. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art13 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.