Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Campania 16 marzo 1977, riapprovata il 2 giugno 1977, avente per

oggetto: "Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n.

16, Contributo all'Ente per le ville vesuviane", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno

1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo ed iscritto

al n. 16 del registro ricorsi 1977.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

in via principale questione di legittimità costituzionale della

legge della Regione Campania, approvata il 16 marzo 1977 e

riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10

aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane", per

violazione del princi'pio della materia contabile che vieta di

approvare variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno

(art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione

alla circostanza che la legge impugnata prevede la copertura del

contributo a favore dell'ente per le ville vesuviane mediante

riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio

dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti

legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel

capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo

all'ente per le ville vesuviane;

che la Regione Campania non si è costituita;

Considerato che la copertura di spesa come prevista dalla legge

impugnata deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella

contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n.

335 del 1976, secondo cui "nel bilancio regionale possono essere

iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri

derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino

dopo l'approvazione del bilancio", e secondo cui "ai fini della

copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi

non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi

riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto

esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del

rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine

dell'esercizio immediatamente successivo";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16

marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento

della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville

vesuviane", proposta in via principale dal Presidente del Consiglio

dei ministri per violazione del princìpio della materia della

contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30

novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio

1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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