Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di eta', versando il solo contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art16 · fonte del testo

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