Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa. E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari