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Nei casi di catastrofe o di calamita' naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori puo' adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attivita' professionale. I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di riversibilita' o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1983 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-28;21~artunico · fonte del testo

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