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[1]Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle Provincie Toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del Regolamento di polizia punitiva, 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

[2]Per gli effetti della presente Legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle Provincie Toscane.

Testo in vigore dal 10 luglio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-07-06;294~art2 · fonte del testo

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