Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1945 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((La diaria per la cura degli infermi poveri non romani, a decorrere dal 1° gennaio 1945, e' stabilita in lire duecentodieci.
[2]La detta diaria, cosi' nell'anno corrente come negli anni successivi, e' soggetta a revisione semestrale, fase agli elementi costitutivi di essa accertati nel senestre precedente.
[3]La determinazione della diaria stessa, a cominciare da quella relativa al secondo semestre dell'esercizio in corso, e' soggetta all'approvazione della Commissione di tutela.
[4]Il debito risultante a carico dei Comuni, giusta l'art. 3 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e' riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1923, n. 982
2Il Regio Decreto 22 aprile 1923, n. 982 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7) che "Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti: [...] l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110".
Regio Decreto 12 gennaio 1928, n. 130
3Il Regio Decreto 12 gennaio 1928, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7) che "Nella citta' di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtu' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti: [...] l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110".
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 22 dicembre 2008
