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[1]La determinazione della diaria per la cura degli infermi poveri non romani sara' fatta nel mese di gennaio di ciascun anno, in base agli elementi costitutivi della diaria stessa accertati nell'anno precedente; tale determinazione dovra' essere approvata dalla Commissione di tutela.
[2]Il debito risultante a carico dei Comuni, giusta l'art. 3 della legge 31 maggio 1900, n. 2l1, sara' riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1923, n. 982
2Il Regio Decreto 22 aprile 1923, n. 982 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7) che "Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti: [...] l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110".
Testo in vigore dal 16 maggio 1923 al 16 febbraio 1928
