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[1]Per i crediti verso i comuni dal 1° gennaio 1907 in avanti, saranno applicabili, fino a nuove disposizioni, le norme contenute negli articoli 3 e successivi della legge 31 maggio 1900, n. 211; con le modificazioni seguenti:
[2]La determinazione della diaria e del presuntivo disavanzo per la cura degli infermi poveri non romani, sara' fatta in sede di bilancio preventivo in base ai risultati degli ultimi tre conti consuntivi regolarmente approvati.
[3]Il debito risultante a carico dei comuni, giusta le lettere a, b, e, dell'anzidetto art. 3, sara' riscosso in base a ruoli vistati dal Ministero dell'interno appena il degente viene rilasciato dagli ospedali, ed in casi di lunga degenza, alla scadenza dei singoli bimestri.
[4]I comuni avranno facolta' di pagare le somme da loro dovute entro l'anno successivo a quello nel quale avranno avuto la notifica del debito liquidato a loro carico.
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 12 maggio 1920
