Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1879
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009. 181 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sara' punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni, e con multa estensibile a lire 500, colui che avra' riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avra' falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati.
tolto: Colla stessa pena sara' punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avra' procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso.
tolto: La pena sara' del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500, se chi avra' introdotte nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali e' impresso il bollo falso non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione.
tolto: Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso le avra' vendute dopo riconosciuto il difetto, sara' punito con multa estensibile fino alle 500 lire.
tolto: Non sara' mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorche' il colpevole sara' un fabbricante o commerciante di carte da giuoco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1879-06-29;5165~art5 · fonte del testo
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