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[1]Per ogni omissione che venisse e riconoscere nei certificati, recapiti, repertori e stati, prescritti negli articoli 7, 9, 10, 11 e 12, oltre alla sopratassa dovuta per mancato pagamento della tassa normale si incorrera' nella pena di lire 100 per ogni atto non registrato.

[2]La stessa pena di lire 100 sara' applicata ad ogni omissione od erroneita' di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 6 e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'articolo 11.

Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1947~art23 · fonte del testo

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