Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per ogni omissione che venisse e riconoscere nei certificati, recapiti, repertori e stati, prescritti negli articoli 7, 9, 10, 11 e 12, oltre alla sopratassa dovuta per mancato pagamento della tassa normale si incorrera' nella pena di lire 100 per ogni atto non registrato.
[2]La stessa pena di lire 100 sara' applicata ad ogni omissione od erroneita' di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 6 e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'articolo 11.
Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
