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Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 10, 11 e 12, si incorrera' in una pena di lire 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sara' dalle lire 100 alle lire 1000.
Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
