Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I rappresentanti, gerenti, firmatari, mandatari o corrispondenti sono solidariamente responsabili colla Societa' che rappresentano per il pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalita' stabilite dalla presente legge.
[2]Cosi' pure i rappresentanti, mandatari o corrispondenti delle case o commercianti esteri che facciano operazioni di che agli articoli 1, 4 e 7 della presente legge sono solidariamente responsabili colle parti, per il pagamento delle tasse e delle penalita' dovute.
[3]Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute.
[4]Nelle Societa' mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Societa'.
[5]Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalita' incorse pei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.
Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
