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[1]Le Societa' straniere aventi rappresentanza o sede di esercizio nel Regno, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione vanno esenti dalla tassa di negoziazione, giusta l'articolo 29 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille sovra tutti i capitali complessivi da esse destinati alle operazioni nello Stato indicate nella presente legge.2
[2]L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti di tali Societa', determinera' in ciascun anno la somma di essi capitali su cui la tassa dovra' essere liquidata, tenendo conto dell'importare delle operazioni che fecero nel decorso anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1888, n. 5515
2La L. 12 luglio 1888, n. 5515, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di' che negli articoli 68 e 75 della legge 13 settembre 1874, N. 2077, e nell'articolo 16 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, come pure le tasse, di che negli articoli 13 della legge 8 giugno 1874, N. 1947, titolo 2, e 65 della detta legge 13 settembre 1874, N. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi".
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
