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[1]Le Societa' straniere aventi rappresentanza o sede di esercizio nel Regno, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione vanno esenti dalla tassa di negoziazione, giusta l'articolo 29 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille sovra tutti i capitali complessivi da esse destinati alle operazioni nello Stato indicate nella presente legge.
[2]L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti di tali Societa', determinera' in ciascun anno la somma di essi capitali su cui la tassa dovra' essere liquidata, tenendo conto dell'importare delle operazioni che fecero nel decorso anno.
Testo in vigore dal 18 giugno 1874 al 17 luglio 1888
