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[1]La imposta, di cui all'articolo precedente, sara' dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.
[2]Pero' il contribuente, al quale sara' cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potra' domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.
[3]Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intendera' verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1868, n. 4513
1La L. 26 luglio 1868, n. 4513 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "E' abrogato il primo paragrafo dell' articolo 8 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719, ed ogni altra disposizione contraria alla presente".
Testo in vigore dal 20 agosto 1868 al 31 ottobre 1870
