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[1]La imposta, di cui all'articolo precedente, sara' dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.
[2]Pero' il contribuente, al quale sara' cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potra' domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.
[3]Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intendera' verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 20 agosto 1868
