Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1870 al 16 dicembre 2009. 214 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.
tolto: I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa Legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorche' inferiori alle 400 lire imponibili.
tolto: Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500, e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della Legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della Legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sara' applicata l'aliquota normale.
tolto: Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sara' tassato per l'intero suo ammontare.
tolto: Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o piu' famiglie, dovra' essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.
tolto: Questa disposizione verra' applicata anche all'associazione di due o piu' famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-05-28;3719~art9 · fonte del testo
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