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[1]Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; pero' non si potra' deferire all'autorita' giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.
[2]I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della Legge, purche' le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli, ne' impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.
[3]Qualsiasi ricorso sara' intimato al contribuente se prodotto dall'Agente del Governo; e, se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'Agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal Regolamento. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 ottobre 1870, n. 5920
3con decorrenza dal 1 gennaio 1871
Il Regio Decreto 13 ottobre 1870, n. 5920 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che sono pubblicate in Roma e nelle Provincie Romane, con effetto dal 1° gennaio 1871, gli articoli 8, ultimo capoverso, e 9, 10, 11, 12 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1870 al 16 dicembre 2009
