Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1870 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; pero' non si potra' deferire all'autorita' giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.
tolto: I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della Legge, purche' le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli, ne' impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.
tolto: Qualsiasi ricorso sara' intimato al contribuente se prodotto dall'Agente del Governo; e, se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'Agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal Regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-05-28;3719~art12 · fonte del testo
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