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[1]Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; pero' non si potra' deferire all'autorita' giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.
[2]I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della Legge, purche' le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli, ne' impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.
[3]Qualsiasi ricorso sara' intimato al contribuente se prodotto dall'Agente del Governo; e, se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'Agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal Regolamento.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 31 ottobre 1870
