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[1]Soltanto i nuovi iscritti nella lista del Comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della Legge 14 luglio 1864 sopra citata.
[2]Gli altri contribuenti potranno fare anche essi la nuova dichiarazione o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.
[3]La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.
[4]L'Agente delle tasse e' autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento gia' fatto, dandone avviso ai contribuenti.
[5]Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'Agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 ottobre 1870, n. 5920
3con decorrenza dal 1 gennaio 1871
Il Regio Decreto 13 ottobre 1870, n. 5920 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che sono pubblicate in Roma e nelle Provincie Romane, con effetto dal 1° gennaio 1871, gli articoli 8, ultimo capoverso, e 9, 10, 11, 12 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1870 al 16 dicembre 2009
