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[1]Soltanto i nuovi iscritti nella lista del Comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della Legge 14 luglio 1864 sopra citata.
[2]Gli altri contribuenti potranno fare anche essi la nuova dichiarazione o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.
[3]La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.
[4]L'Agente delle tasse e' autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento gia' fatto, dandone avviso ai contribuenti.
[5]Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'Agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 31 ottobre 1870
