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[1]Le domande per sussidi, di cui all'art. 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, ed all'art. 2, lett. c della presente legge, dovranno dai privati essere presentate ai prefetti, corredate dei seguenti documenti:

[2]1° dimostrazione da parte del richiedente della proprieta' dello stabile o del fondo danneggiato o distrutto.

[3]Pei danni, il cui ammontare non superi le L. 1000, bastera' che i richiedenti presentino:

  • a)una dichiarazione giurata, davanti al pretore, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al danneggiato;
  • b)una dichiarazione del sindaco, che confermi la precedente dichiarazione;

[4]2° descrizione sommaria dello stabile danneggiato o distrutto, indicandone la destinazione e dichiarando se serva a uso di bottega o opificio allo stesso proprietario o ad altri. Se trattasi di fondo urbano, dovra' indicarsi il valore approssimativo, e, se di fondo rustico, se esso sia a coltivazione intensiva o estensiva, se a boschi o vigneti, ecc.;

[5]3° perizia dei danni cagionati allo stabile o al fondo;

[6]4° perizia della spesa strettamente necessaria e, trattandosi di stabili, tipo dei lavori da eseguire.

[7]Gli Istituti pubblici di beneficenza presenteranno al prefetto le loro domande, corredate dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4.

[8]Le perizie, indicate ai nn. 3 e 4, dovranno essere riconosciute dalla Commissione, di cui all'art. 7 della presente legge.

Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-12;772~art5 · fonte del testo

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