Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1916 al 16 dicembre 2009. 335 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi a misura del bisogno nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 in poi, entro i limiti di stanziamento fissati dall'art. 1 della legge 4 aprile 1912, n. 297:
tolto: a)L. 3. 200.000 per sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, alle opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio, pel comune di Perinaldo, Napoli, Cagliari e Sassari (spesa in aggiunta a quella autorizzata col R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, art. 1, lett. b), e da ripartirsi con decreti Reali tra le dette Provincie);
tolto: b) lire 100.000 per sussidi alle opere stradali, provinciali, comunali, e consortili, rese necessarie in conseguenza dell'eruzione dell'Etna, del settembre, e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provinia di Catania (spesa in aggiunta a quella autorizzata col R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, art. 1°, lett. d), con speciale riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprieta' distrutte, di cui all'art. 11;
tolto: c) lire 1.500.000 per sussidi da concedersi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, in ragione non superiore al 50 per cento delle spese occorrenti per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate, dalla eruzione e dal terremoto, di cui alle precedenti lettere a) e b), come pure pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati, o, qualora cio' non sia possibile, per la ricostituzione della proprieta' distrutta in altre terre incolte o a coltura non intensiva (spesa in aggiunta a quella autorizzata col R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 7, e da ripartirsi con decreti Reali tra le Provincie, di cui alle lettere a) e b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-07-12;772~art2 · fonte del testo
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