Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 219 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le domande per sussidi, di cui all'art. 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, ed all'art. 2, lett. c della presente legge, dovranno dai privati essere presentate ai prefetti, corredate dei seguenti documenti:
tolto: 1° dimostrazione da parte del richiedente della proprieta' dello stabile o del fondo danneggiato o distrutto.
tolto: Pei danni, il cui ammontare non superi le L. 1000, bastera' che i richiedenti presentino:
tolto: a) una dichiarazione giurata, davanti al pretore, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al danneggiato;
tolto: b) una dichiarazione del sindaco, che confermi la precedente dichiarazione;
tolto: 2° descrizione sommaria dello stabile danneggiato o distrutto, indicandone la destinazione e dichiarando se serva a uso di bottega o opificio allo stesso proprietario o ad altri. Se trattasi di fondo urbano, dovra' indicarsi il valore approssimativo, e, se di fondo rustico, se esso sia a coltivazione intensiva o estensiva, se a boschi o vigneti, ecc.;
tolto: 3° perizia dei danni cagionati allo stabile o al fondo;
tolto: 4° perizia della spesa strettamente necessaria e, trattandosi di stabili, tipo dei lavori da eseguire.
tolto: Gli Istituti pubblici di beneficenza presenteranno al prefetto le loro domande, corredate dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4.
tolto: Le perizie, indicate ai nn. 3 e 4, dovranno essere riconosciute dalla Commissione, di cui all'art. 7 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-07-12;772~art5 · fonte del testo
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