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[1]La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato; sono affidate alle RR. avvocature erariali.
[2]((Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potra' da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero Foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri)).
[3]L'incarico in questo caso dovra' essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
