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[1]La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato; sono affidate alle RR. avvocature erariali.
[2]Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1903, n. 512, non potra' da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali.
[3]L'incarico in questo caso dovra' essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 8 agosto 1913
