Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato; sono affidate alle RR. avvocature erariali.
tolto: Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potra' da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero Foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.
tolto: L'incarico in questo caso dovra' essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-14;485~art1 · fonte del testo
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