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[1]((Nei riguardi dei terreni compresi nella seconda zona suindicata, il contributo, in conformita' di quanto e' sancito dagli articoli 77 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, sara' dovuto dai proprietari confinanti o contigui alle costruende nuove vie e piazze ed alle vie e piazze che verranno comunque allargate nella misura seguente.

[2]Quando, durante l'esecuzione del piano di ampliamento le nuove vie e le nuove piazze che il Comune andra', di volta in volta formando, abbiano una larghezza superiore ai metri 30, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, dovra' cedere gratuitamente al Comune medesimo il suolo stradale per la larghezza di m. 15 e' per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietario; e qualora i proprietari confinanti, sempre lateralmente, non abbiano la proprieta' di detto suolo, saranno tenuti a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per l'acquisto o per l'esproprio. Per le vie e piazze di larghezza inferiore ai m. 30 l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo da parte di ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, resta ridotto alla meta' della larghezza effettiva della via o piazza da costruirsi.

[3]Per le vie e piazze che il Comune andra' ampliando o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamento, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse dovra' cedere, gratuitamente, la meta' del suolo necessario per l'ampliamento, e nel caso che il suolo necessario per l'ampliamento non abbia uguale larghezza dalle due parti della strada, o che l'allargamento avvenga da una sola parte, il proprietario che non potra' cedere la meta' del suolo necessario per l'ampliamento, dovra' rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per l'acquisto della meta' dell'area.

[4]I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie e piazze, o le vie o piazze ampliate, saranno tenuti a corrispondere il contributo di miglioria nella misura ed ai termini di cui al precedente articolo 13)).

Testo in vigore dal 11 gennaio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1938

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1930 al 11 gennaio 1938. 45 parole tolte, 171 parole aggiunte in 4 capoversi.

Nei riguardi dei terreni compresi nella seconda zona suindicata, il contributo, in conformita' di quanto e' sancito tolto: agli aggiunto: dagli articoli 77 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865aggiunto: , n. 2359, sara' dovuto dai proprietari confinanti o contigui alle costruende nuove vie tolto: o piazze aggiunto: e piazze ed alle vie e piazze che verranno comunque allargate nella misura seguente.

tolto: Ciascuno dei proprietari confinanti conaggiunto: Quando, durante l'esecuzione del piano di ampliamento le nuove vie tolto: o con aggiunto: e le nuove piazzetolto: , che il Comune andra'aggiunto: , di volta in volta formando tolto: o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamentoaggiunto: , abbiano una larghezza superiore ai metri 30, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, dovra' cedere gratuitamente tolto: all'Amministrazione comunale aggiunto: al Comune medesimo il suolo stradale per la larghezza tolto: massima di metri 15 e aggiunto: di m. 15 e' per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietariotolto: , e, qualora egli non abbiaaggiunto: ; e qualora i proprietari confinanti, sempre lateralmente, non abbiano la proprieta' di detto suolo, tolto: sara' tenuto aggiunto: saranno tenuti a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per tolto: rendersene cessionario. Per vie aggiunto: l'acquisto o per l'esproprio. Per le vie e piazze di larghezza inferiore ai tolto: metri aggiunto: m. 30 l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo aggiunto: da parte di ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, resta ridotto alla meta' della larghezza effettiva della tolto: costruenda via, sempre per ognuna delle due fronti. aggiunto: via o piazza da costruirsi.

aggiunto: Per le vie e piazze che il Comune andra' ampliando o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamento, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse dovra' cedere, gratuitamente, la meta' del suolo necessario per l'ampliamento, e nel caso che il suolo necessario per l'ampliamento non abbia uguale larghezza dalle due parti della strada, o che l'allargamento avvenga da una sola parte, il proprietario che non potra' cedere la meta' del suolo necessario per l'ampliamento, dovra' rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per l'acquisto della meta' dell'area.

I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie aggiunto: e piazze, o le vie o piazze ampliate, saranno tenuti a corrispondere il contributo di miglioria nella misura ed ai termini di cui al precedente articolo 13.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-05-01;612~art14 · fonte del testo

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