Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1938 al 16 dicembre 2009. 315 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nei riguardi dei terreni compresi nella seconda zona suindicata, il contributo, in conformita' di quanto e' sancito dagli articoli 77 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, sara' dovuto dai proprietari confinanti o contigui alle costruende nuove vie e piazze ed alle vie e piazze che verranno comunque allargate nella misura seguente.
tolto: Quando, durante l'esecuzione del piano di ampliamento le nuove vie e le nuove piazze che il Comune andra', di volta in volta formando, abbiano una larghezza superiore ai metri 30, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, dovra' cedere gratuitamente al Comune medesimo il suolo stradale per la larghezza di m. 15 e' per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietario; e qualora i proprietari confinanti, sempre lateralmente, non abbiano la proprieta' di detto suolo, saranno tenuti a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per l'acquisto o per l'esproprio. Per le vie e piazze di larghezza inferiore ai m. 30 l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo da parte di ciascun proprietario confinante lateralmente con esse, resta ridotto alla meta' della larghezza effettiva della via o piazza da costruirsi.
tolto: Per le vie e piazze che il Comune andra' ampliando o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamento, ciascun proprietario confinante lateralmente con esse dovra' cedere, gratuitamente, la meta' del suolo necessario per l'ampliamento, e nel caso che il suolo necessario per l'ampliamento non abbia uguale larghezza dalle due parti della strada, o che l'allargamento avvenga da una sola parte, il proprietario che non potra' cedere la meta' del suolo necessario per l'ampliamento, dovra' rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per l'acquisto della meta' dell'area.
tolto: I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie e piazze, o le vie o piazze ampliate, saranno tenuti a corrispondere il contributo di miglioria nella misura ed ai termini di cui al precedente articolo 13.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-05-01;612~art14 · fonte del testo
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