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[1]Nei riguardi dei terreni compresi nella seconda zona suindicata, il contributo, in conformita' di quanto e' sancito agli articoli 77 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865 n. 2359, sara' dovuto dai proprietari confinanti o contigui alle costruende nuove vie o piazze nella misura seguente.

[2]Ciascuno dei proprietari confinanti con le nuove vie o con le nuove piazze, che il Comune andra' di volta in volta formando o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamento, dovra' cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale il suolo stradale per la larghezza massima di metri 15 e per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietario, e, qualora egli non abbia la proprieta' di detto suolo, sara' tenuto a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovra' pagare per rendersene cessionario. Per vie di larghezza inferiore ai metri 30 l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo resta ridotto alla meta' della larghezza effettiva della costruenda via, sempre per ognuna delle due fronti. I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie, saranno tenuti a corrispondere il contributo di miglioria nella misura ed ai termini di cui al precedente articolo 13.

Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 11 gennaio 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;612~art14 · fonte del testo

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