Art. 21 — Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca

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Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 e' concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purche' si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di 6 mesi. ((L'ammontare del contributo e' commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire e' determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunita' economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorita' marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183)). I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992. 77 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

… navi da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di 6 mesi. tolto: Il aggiunto: L'ammontare del contributo e' commisurato tolto: come segue:

tolto: a) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;

tolto: b) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca aggiunto: alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire e' determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunita' economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorita' marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. Le zone …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art21 · fonte del testo

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