Art. 22 — Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.
Abrogato dal 9 luglio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.
Abrogato dal 9 luglio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 e' concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unita' siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N. 154.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art22 · fonte del testo
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