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La Societa' s'obbliga di eseguire sempre, salvo il caso di forza maggiore, da giustificarsi, una seconda corsa celere giornaliera da Napoli a Sorrento e Capri e viceversa, nonche' d'istituire un approdo giornaliero a Forio d'Ischia e di prolungare facoltativamente ad un porto del continente al nord di Gaeta la linea di cui alla lettera b) dell'art. 1 del quaderno d'oneri annesso alla legge precitata del 22 aprile 1893, n. 195.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
