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Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.
Testo in vigore dal 23 luglio 1887 al 8 agosto 1889
