Il fondo per la esecuzione dell'opera verra' costituito in parte eguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all'art. 2 diventera' di demanio pubblico.
Testo vigente dal 23 luglio 1887
