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[1]La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennita' a suo favore disposta coll'art. I del decreto Luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, da' pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.
[2]Il consiglio di famiglia, oltre a quanto e' disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e puo' affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 12 e 13 o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.
[3]La vedova per ottenere la liquidazione della indennita' dalla Corte dei conti dovra' unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.
[4]La madre che ha la tutela legale, da' uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.
[5]Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, puo' sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
