Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. 173 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Gli statuti delle Istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.
tolto: Negli statuti saranno stabilite le norme concercenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, la assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per cio' che concerne la assistenza e la vigilanza degli orfani.
tolto: Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.
tolto: Per gli orfani dei contadini si avra' cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore eta'.
tolto: Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:
tolto: l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra; l'Istituto per la gente di mare;
tolto: l'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;
tolto: l'Unione generale degli insegnanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art13 · fonte del testo
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