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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa e' applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi con R. decreto in conformita' dell'annessa tariffa.

[7]Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilira', entro i limiti massimi della tariffa medesima, la misura in cui la tassa stessa dovra' essere percetta per l'anno successivo, mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie. Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potra' in anticipazione fissare per piu' anni la misura minima della tassa stessa.

[8]Potra' il comune, con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; ed una parte in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

[9]Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e' abrogato il R. decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 15 luglio 1911.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]GIOLITTI.

[14]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 17 maggio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;749~art1 · fonte del testo

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