Art. 1
[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878 il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Dato a Torino addi' 23 dicembre 1877.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
[12]Depretis.
Testo vigente dal 27 dicembre 1877
