Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1882, n. 835

3

La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (Serie 2ª)".

Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1882 al 28 luglio 1909. 30 parole tolte in 2 capoversi.

I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una liratolto: , e progrediranno sino a lire duemila.

tolto: Nel corso del medesimo anno solare non potra' essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire 1000, dedotte le somme gia' rimborsate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2779~art4 · fonte del testo

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