Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1882 al 28 luglio 1909. Leggi il testo vigente →

[1]I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire duemila.

[2]Nel corso del medesimo anno solare non potra' essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire 1000, dedotte le somme gia' rimborsate.

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1882, n. 835

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La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (Serie 2ª)".

Testo in vigore dal 26 luglio 1882 al 28 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1882

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1875 al 26 luglio 1882.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 giugno 1882, n. 835

    La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (Serie 2ª)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2779~art4 · fonte del testo

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