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[1]I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire duemila.
[2]Nel corso del medesimo anno solare non potra' essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire 1000, dedotte le somme gia' rimborsate.
[3]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1882, n. 835
3La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (Serie 2ª)".
Testo in vigore dal 26 luglio 1882 al 28 luglio 1909
