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[1]I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire duemila.
[2]Nel corso del medesimo anno solare non potra' essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire 1000, dedotte le somme gia' rimborsate.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 26 luglio 1882
