Art. 27 (Trattato)
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[1]Il presente Trattato restera' in vigore pel periodo di nove anni a decorrere dal giorno dello scambio delle raffiche; e qualora nessuna delle alte parti contraenti avra' notificato all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, dodici mesi prima della scadenza del detto periodo di nove anni, esso s'intendera' in vigore d'un anno per l'altro, e la denuncia del Trattato non produrra' la sua cessazione se non dopo un anno calcolato dal giorno dell'intimazione.
[2]Le alte parti contraenti si riservano il diritto di introdurre nel presente Trattato quelle modificazioni che saranno giudicate conformi allo spirito ed ai principii del medesimo, e la cui opportunita' sara' dimostrata dall'esperienza.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
