Art. 26 (Trattato)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le alte parti contraenti si riservano di determinare in seguito, mediante apposite stipulazioni, i mezzi per accordare, entro i loro territori, reciproca protezione ai diritti degli autori di opere di letteratura e di belle arti.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
